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Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205850 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Art. 21 comma terzo novellato dalla legge n. 172 del 1995 - Causa di non punibilità nei confronti dei pubblici amministratori - Scarichi contemplati - Riferimento a scarichi da insediamenti produttivi nuovi - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205850-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la causa di non punibilità nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongono di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque riguarda solo gli scarichi delle pubbliche fognature, che superino i limiti di accettabilità esclusi quelli inderogabili per parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, la cui violazione è sanzionata con una pena alternativa che si applica sempre. Detta speciale causa di esenzione da responsabilità si riferisce alle sanzioni amministrative previste nella prima parte del terzo comma dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, come novellato dalla legge n. 172 del 1995 e non agli scarichi da insediamenti produttivi nuovi, recapitanti o meno in pubblica fognatura.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)