Sez. 1, Sentenza n. 17911 del 10/09/2015 (Rv. 637100 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Minori - Decreto del tribunale - Impugnazione innanzi alla corte di appello - Competenza della Corte di cassazione - Principio della "traslatio iudicii" - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l'avvenuta proposizione dell'impugnazione del decreto del tribunale innanzi ad un giudice incompetente, qual è la corte di appello, non è idonea ad impedire, mediante la rimessione della causa al giudice competente, ossia la corte di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del gravame per decadenza, poiché il principio della "traslatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c. non opera in caso di impugnazione proposta ad un giudice di grado diverso da quello avanti al quale si sarebbe dovuta proporre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)