Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11969 del 09/06/2015 (Rv. 635553 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Appello proposto davanti a giudice di secondo grado incompetente per territorio - Erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Conseguenze - Cassazione con rimessione al giudice d'appello competente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
Qualora il giudice d'appello, incompetente per territorio, abbia erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, anziché declinare la competenza e disporre la rimessione del processo, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., facendo salvi gli effetti conservativi dell'impugnazione, in quanto comunque proposta ad organo egualmente giudicante in secondo grado, la causa, all'esito della cassazione di detta sentenza, va rinviata al giudice d'appello competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)