Sez. 1, Sentenza n. 18620 del 11/08/2010 (Rv. 614091 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di fallimento - Ricorso del creditore - Rinunzia - Ammissibilità - Fondamento - Istanza di fallimento - Accettazione del debitore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La rinuncia all'istanza di fallimento non richiede alcuna forma di accettazione del debitore, atteso che il ricorso del creditore persegue un interesse autonomo rivolto esclusivamente alla tutela privatistica del proprio diritto di credito così come risulta confermato anche dalla esclusione della dichiarazione d'ufficio del fallimento ai sensi dell'art. 6 nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006. (Nella fattispecie, nel provvedimento impugnato era stata affermata la validità di una rinuncia tacita, effettuata mediante la mancata comparizione del creditore all'udienza successiva a quella in cui era stato accettato il pagamento del credito mediante assegni "salvo buon fine").
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)