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Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005 (Rv. 584440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE | Rinuncia all'azione - Modalità - Individuazione - Incompatibilità assoluta con la volontà di proseguire nella domanda proposta - Sussistenza - Valutazione demandata al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE

La rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)