Sez. L, Sentenza n. 4151 del 15/05/1990 (Rv. 467150 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL LAVORATORE - PREVENTIVA PROCURA SPECIFICA O SUCCESSIVA RATIFICA - NECESSITÀ - EFFETTI - CONDIZIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL TERMINE DI DECADENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL LAVORATORE - PREVENTIVA PROCURA SPECIFICA O SUCCESSIVA RATIFICA - NECESSITÀ - EFFETTI - CONDIZIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NEL TERMINE DI DECADENZA.*
Ai fini dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, la validità dell'impugnazione del licenziamento proposta in Sede stragiudiziale - nel termine di sessanta giorni dalla ricezione di comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro - da persona diversa dal lavoratore, anche se avvocato o procuratore legale, è subordinata al rilascio in Forma scritta, da parte del lavoratore medesimo, di preventiva procura specifica o di successiva ratifica (cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con conferimento della procura allo stesso legale autore dell'impugnativa stragiudiziale), le quali devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro destinatario nel medesimo termine di decadenza fissato dal detto articolo. (V 2179/87, mass n 451409; (Conf 249/89, mass n 461427).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)