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Sez. L, Sentenza n. 5611 del 24/06/1997 (Rv. 505397 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione stragiudiziale - Da parte di un rappresentante - Validità - Condizioni - Procura o atto di ratifica in forma scritta - Comunicazione degli stessi al datore di lavoro entro il termine di impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505397-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La validità dell'impugnazione del licenziamento nella sede stragiudiziale, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, proposta da persona diversa dal lavoratore, anche se avvocato o procuratore legale, è subordinata al rilascio in forma scritta, da parte del lavoratore medesimo, di preventiva procura specifica o di successiva ratifica (cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con conferimento della procura allo stesso legale autore dell'impugnativa stragiudiziale), le quali devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro destinatario nel medesimo termine di decadenza fissato dal detto articolo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)