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Sez. 5, Sentenza n. 16749 del 24/08/2004 (Rv. 576209 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Interessi sulla buonuscita percepiti in epoca successiva al 30 dicembre 1993 - IRPEF - Soggezione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576209-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE

Sono assoggettabili ad IRPEF gli interessi sull'indennità di buonuscita percepiti in epoca successiva al 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 (convertito nella Legge n.133 del 1994), il cui art. 1, comma 1 lett. a), ha aggiunto all'art. 6, primo comma n. 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (che stabiliva la tassabilità dei "proventi conseguiti in sostituzione di redditi", senza nulla disporre in ordine agli interessi derivanti da tali proventi) un secondo periodo, ove si dispone che "gli interessi moratori e... per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 1 lett. A, Legge 26/02/1994 num. 314, DPR 26/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)