Sez. 5, Sentenza n. 26662 del 18/12/2009 (Rv. 610811 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Interessi su proventi conseguiti in sostituzione di redditi - Art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 557 del 1993 - Inclusione nella medesima categoria dei redditi sostituiti - Natura interpretativa - Esclusione - Conseguenze - Interessi su somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita - Percezione in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 557 del 1993 - Assoggettabilità a tassazione - Esclusione - Natura moratoria o compensativa - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema di IRPEF, l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, che ha modificato l'art. 6, n. 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, includendo nei proventi conseguiti in sostituzione di redditi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento maturati sui relativi crediti, non ha natura di norma interpretativa, ed è pertanto applicabile ai soli interessi percepiti successivamente alla sua entrata in vigore, come precisato dall'art. 1, comma 3, del medesimo d.lgs. Pertanto, non sono assoggettabili ad imposizione gli interessi maturati sull'importo dovuto a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, se percepiti in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione, non spiegando alcuna influenza la qualificazione degli stessi come moratori o compensativi, in quanto trova in ogni caso applicazione il criterio di cassa, che attribuisce rilevanza esclusiva al momento dell'effettiva percezione della somma.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 26/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)