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Sez. 4, Sentenza n. 39062 del 26/05/2004 Ud. (dep. 06/10/2004) Rv. 229832 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Colpa medica - Rottura dello strumento chirurgico e permanenza nell'addome del paziente - Responsabilità dell'equipe medica - Profili.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229832-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In materia di colpa medica, la rottura, durante un'operazione chirurgica all'addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell'addome del paziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell'omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente omessa rimozione del corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di prudenza e di perizia impongono infatti che quel controllo (mancato nella fattispecie) sia effettuato anche dopo la sutura in modo tale da poter porre rimedio immediatamente all'eventuale errore. (La Corte ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell'operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di verifica)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)