diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 22579 del 06/04/2005 Ud. (dep. 16/06/2005) Rv. 231783 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Equipe chirurgica - Intervento operatorio non ad alto rischio - Necessità di adempimenti finali di particolare semplicità per la conclusione dell'intervento - Scioglimento dell'equipe per anticipato allontanamento di un medico - Allontanamento giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali - Colpa per negligenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231783-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

La circostanza dello "scioglimento dell'equipe operatoria", che abbia a verificarsi quando ancora l'intervento deve essere completato da adempimenti di particolare semplicità, esclude l'elemento della colpa per negligenza in capo al medico che ha abbandonato anticipatamente l'equipe, sempre che non si tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l'allontanamento sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)