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Sez. 4, Sentenza n. 15282 del 07/03/2008 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239605 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | "Equipe chirurgica" - Delega delle proprie incombenze agli altri componenti - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239605-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa medica nell'attività di "equipe", tutti i soggetti intervenuti all'atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il ricorrente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei; ne consegue che non è consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, poiché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l'affidabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)