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Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 30/05/1995 (Rv. 492585 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Nozione - Opposizione con la quale si fa valere la mancata produzione in giudizio del titolo esecutivo - Natura - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492585-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

L'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 cod. civ. è quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito risultante dal titolo, della esercitabilità dell'azione esecutiva. In essa non rientra quindi l'ipotesi in cui, senza contestare l'esistenza originaria del titolo esecutivo, si faccia valere la sua mancata produzione nel processo, poiché in siffatta ipotesi, non richiedendosi tale produzione ai fini della verifica delle condizioni dell'azione esecutiva, si introduce una contestazione non dell'azione esecutiva ma del modo attraverso il quale essa è condotta, che configura opposizione agli atti esecutivi, da promuoversi nel termine di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)