Sez. 3, Sentenza n. 2899 del 06/04/1990 (Rv. 466484 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA DEL TITOLO - DEDUZIONE DELLE NORME RELATIVE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA DEL TITOLO - DEDUZIONE DELLE NORME RELATIVE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Costituisce opposizione agli Atti esecutivi e non opposizione alla esecuzione quella con cui si denunzi la violazione delle norme che regolano la spedizione in Forma esecutiva del provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo, giacché in questo caso l'opposizione non investe l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma la regolarità formale degli Atti posti in essere per attuare l'esecuzione. (nel caso, l'esecutato aveva lamentato che la copia in Forma esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto fosse stata rilasciata da un segretario giudiziario anziché dal cancelliere). (V 4848/86, mass n 447547; (V 4848/86, mas n 447546; (V 2558/72, mass n 360079).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 1, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 153 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)