Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 26/07/1972 (Rv. 360079 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INDAGINE DEL GIUDICE - IRREGOLARITA DELLA COPIA DEL PROVVEDIMENTO IN FORMA ESECUTIVA - CONFIGURABILITA DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INDAGINE DEL GIUDICE - IRREGOLARITA DELLA COPIA DEL PROVVEDIMENTO IN FORMA ESECUTIVA - CONFIGURABILITA DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Ai fini della qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione o agli Atti esecutivi (artt 615, 618 cod proc civ) il giudice deve considerare la situazione sottoposta al suo esame prescindendo dalla prospettazione ad essa data dalle parti per stabilire se da essa derivi un problema relativo alla regolarita formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero al diritto a procedere ad esecuzione forzata. Le eventuali irregolarita della copia del provvedimento spedita in Forma esecutiva non incidono sulla esistenza del titolo e possono quindi dar luogo soltanto all'opposizione regolata dall'art 617 cod proc civ. (V 477'71, mass n 350102; 3864'68, mass n 337325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)