diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 72 del 06/01/1983 (Rv. 424866 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - DISCIPLINA EX ART. 2160 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424866-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - DISCIPLINA EX ART. 2160 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 2160 cod. civ., il quale consente la continuazione della mezzadria nei confronti del nuovo titolare del diritto di godimento del fondo, non si applica, nel caso di cessazione dell'affitto, ai contratti di mezzadria stipulati dall'affittuario del terreno. Infatti, nel primo caso, si ha un mutamento della titolarità del diritto reale di godimento del fondo concesso a mezzadria, mentre nel secondo caso si ha solo una riespansione dell'unico diritto reale di godimento del fondo per effetto della cessazione del contratto di affitto, che determina il venir meno del contratto di mezzadria da esso dipendente, senza che tale situazione - stante la sua diversità - si ponga in contrasto con il principio di parità ex art. 3 cost. (Conf 1968/75, mass n 375674; (Conf 1705/73, mass n 364630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)