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Sez. 3, Sentenza n. 2784 del 03/06/1978 (Rv. 392207 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DA PARTE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE DEL DANNEGGIANTE - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392207-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DA PARTE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE DEL DANNEGGIANTE - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*

In tema di responsabilita extracontrattuale, qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivanti spendendo una determinata somma, l'obbligazione dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da questi erogate sono suscettibili di rivalutazione, in relazione al mutato potere d'acquisto della moneta. (Conf 57/78, mass n 389352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)