Sez. U, Sentenza n. 17 del 01/02/1999 (Rv. 522791 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Applicabilità - Provvedimento disciplinare fondato su comportamento del professionista non contestato nel capo di incolpazione - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Sicché, la decisione del menzionato Consiglio che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del professionista neppure implicitamente contenuto nel capo di incolpazione (dando così rilievo, per la prima volta, a fatti mai contestati) comporta la violazione delle norme del procedimento che, intese a tutelare il diritto della difesa, attengono all'essenza del giudizio disciplinare e, come tali, devono ritenersi prescritte a pena di nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)