Sez. U, Sentenza n. 518 del 27/07/1999 (Rv. 529031 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Applicabilità - Fatti implicitamente contenuti nel capo di incolpazione - Violazione - Insussistenza - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Non incorre in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod.proc.civ. e applicabile anche ai procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la decisione che fonda la sussistenza dell'illecito disciplinare su una condotta del professionista implicitamente contenuta nel capo di incolpazione non ravvisandosi in tal caso una violazione del diritto di difesa (nella specie il professionista era stato incolpato di aver posto in esecuzione il rilascio di un immobile nonostante il diverso impegno verbale assunto innanzi al pretore ed il C.N.F. aveva con motivazione congrua riferito la condotta considerata ad un accordo risultante per relationem dal richiamo fatto alle udienze precedenti in cui l'accordo era stato esplicito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/01/1934 num. 37 art. 52, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)