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Sez. U, Sentenza n. 13975 del 26/07/2004 (Rv. 575670 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Consiglio nazionale forense - Decisioni - Ricorso per cassazione - Principio della consumazione del diritto di impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Censure introdotte con atti successivi al ricorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575670-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Il principio della consumazione del diritto d'impugnazione trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il quale è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)