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Sez. U, Sentenza n. 39 del 05/02/1999 (Rv. 522986 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Impugnazione davanti alla Corte di cassazione - Regole del processo civile - Applicabilità - Motivi aggiunti - Inammissibilità - Fattispecie relativa alla loro deduzione con memoria.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522986-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Poiché nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale forense, in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, si applicano le norme del processo civile (art. 67, comma quinto, R.D. n. 37 del 1934), nel medesimo trova applicazione il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non è possibile presentare motivi aggiunti con una successiva memoria (come nella specie) oppure proporre un ricorso integrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)