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Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 18/05/1987 Cc. (dep. 16/06/1987) Rv. 176196 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCESSO PENALE - MOTIVAZIONE DEL DECRETO - OMESSA CONSIDERAZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESI NEL PROCEDIMENTO PENALE E OMESSA INDICAZIONE DELLE RAGIONI DELLA DIVERSA VALUTAZIONE CIRCA LA PERICOLOSITÀ DEL PROPOSTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: SCARCERAZIONE SENZA IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI.*
Stato
decisa il 1987-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176196-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCESSO PENALE - MOTIVAZIONE DEL DECRETO - OMESSA CONSIDERAZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESI NEL PROCEDIMENTO PENALE E OMESSA INDICAZIONE DELLE RAGIONI DELLA DIVERSA VALUTAZIONE CIRCA LA PERICOLOSITÀ DEL PROPOSTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: SCARCERAZIONE SENZA IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI.*

Nel caso in cui il giudice del procedimento di prevenzione abbia tratto da un procedimento penale elementi per giungere alla conclusione dell'esistenza degli indizi di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, non difetta di motivazione, data la rispettiva autonomia dei due procedimenti, il decreto del giudice della prevenzione che abbia omesso di considerare, non essendovi tenuto, i provvedimenti presi nel procedimento penale ed eventualmente di spiegare le ragioni di una diversa valutazione circa la pericolosità del proposto. Infatti, non producendo quei provvedimenti effetti nel procedimento di prevenzione, non occorreva prenderli in esame e sarebbe stata scorretta una loro eventuale critica. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il proposto si era doluto che il giudice della prevenzione non avesse considerato che nel procedimento penale era stata disposta la sua scarcerazione per decorrenza dei termini senza imposizione di obblighi, segno questo della sua non pericolosità). (V mass n 173439; (V mass n 171798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)