Sez. 1, Sentenza n. 3309 del 20/12/1985 Cc. (dep. 04/02/1986) Rv. 171798 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCESSO PENALE - CONSEGUENZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCESSO PENALE - CONSEGUENZA.*
Il procedimento penale ed il procedimento di prevenzione sono autonomi per la diversità dei presupposti da cui traggono origine oltre che per le finalità da essi perseguite; ne consegue che il giudizio sulla sussistenza del reato non è pregiudiziale all'accertamento della pericolosità sociale. (Conf mass n 170425, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)