Sez. L, Sentenza n. 7541 del 26/07/1990 (Rv. 468373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA FORMA SCRITTA - IMPRESA OCCUPANTE MENO DI QUINDICI DIPENDENTI - INOSSERVANZA DI DETTA PREVISIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA FORMA SCRITTA - IMPRESA OCCUPANTE MENO DI QUINDICI DIPENDENTI - INOSSERVANZA DI DETTA PREVISIONE - CONSEGUENZE.*
Nel caso di imprese che occupino meno di quindici dipendenti il licenziamento del lavoratore resta disciplinato secondo il regime del recesso ad nutum, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. e relativamente ad esso non operano le norme limitative dettate dalla legge n. 604 del 1966, ivi compresa quella che impone, a pena di inefficacia, la Forma scritta per l'atto di recesso. È pertanto immune da vizi di motivazione l'interpretazione degli artt. 73 e 74 C.C.n.L. 15 maggio 1959, esteso erga omnes con d.P.R. n. 346 del 1962, e degli artt. 86 ed 87 del successivo C.C.n.L. dell'8 maggio 1982 (applicabile ai dipendenti degli esercizi di ristorazione), nel senso che la previsione della Forma scritta sia da intendersi - nel caso di imprese delle dimensioni suddette - limitata all'Obbligo del preavviso e quindi sia sanzionata unicamente col pagamento da parte del datore di lavoro della relativa indennità sostitutiva. (principio affermato con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n. 108). (V 4661/83, mass n 429551; (V 369/83, mass n 425180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 15/05/1959 num. 73, Contr. Coll. 15/05/1959 num. 74, DPR 02/01/1962 num. 346 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Contr. Coll. 08/05/1982 num. 86, Contr. Coll. 08/05/1982 num. 87, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)