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Sez. L, Sentenza n. 369 del 17/01/1983 (Rv. 425180 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESUPPOSTO - REQUISITI EX ART. 35 DELLA STESSA LEGGE - MANCANZA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI TALI CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425180-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESUPPOSTO - REQUISITI EX ART. 35 DELLA STESSA LEGGE - MANCANZA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI TALI CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*

Al fine dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, requisiti necessari e sufficienti sono quelli previsti dal successivo art. 35 della stessa legge, con riferimento alla organizzazione territoriale dell'impresa in unità produttive, quale che sia la sua dimensione complessiva. Detta norma, pertanto, se trova applicazione anche nell'ipotesi di impresa industriale o commerciale che occupa almeno sedici dipendenti nel suo unico stabilimento non è invocabile nella diversa ipotesi di impresa industriale o commerciale che, pur occupando almeno trentasei dipendenti, abbia gli stessi dislocati secondo criteri organizzativi e territoriali non corrispondenti a quelli indicati dall'art. 35. In difetto di tali requisiti, resta operante l'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con il relativo regime di stabilità soltanto obbligatoria del posto di lavoro, sempre che il datore di lavoro, anche non imprenditore, ovvero imprenditore ma senza l'articolazione produttiva suddetta, occupi almeno trentasei dipendenti, secondo la previsione dell'art. 11 della stessa legge n. 604 del 1966. Ove, infine, non si realizzi nessuna delle indicate ipotesi, il licenziamento resta regolato dal comune regime del recesso di cui all'art. 2118 cod. civ.. (Conf 1996/82, mass n 419836; (Conf 1715/82, mass n 419551; (Conf 3564/81, mass n 414175; (Conf 2691/80, mass n 406471; (Conf 2578/79, mass n 398914; (Conf 5058/78, mass n 394815).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)