Sez. L, Sentenza n. 4661 del 09/07/1983 (Rv. 429551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - IMPRESE OCCUPANTI MENO DI QUINDICI DIPENDENTI - REGIME DEL RECESSO "AD NUTUM" EX ART. 2118 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - IN GENERE - IMPRESE OCCUPANTI MENO DI QUINDICI DIPENDENTI - REGIME DEL RECESSO "AD NUTUM" EX ART. 2118 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nel caso di imprese che occupino meno di quindici dipendenti il licenziamento del lavoratore resta disciplinato secondo il regime del recesso ad nutum, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., e relativamente ad esso non operano né le norme limitative dettate dalla legge n. 604 del 1966 - ivi compresa quella che impone, a pena di inefficacia, la Forma scritta per l'atto di recesso -, né le Disposizioni dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in tema di reintegrazione nel posto di lavoro. (V 369/83, mass n 425180; (V 5288/81, mass n 416042; (V 2691/80, mass n 406471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)