Sez. 1, Sentenza n. 5329 del 01/06/1994 (Rv. 486842 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Appello | Termine annuale di impugnazione per mancata notifica della sentenza - Applicabilità - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Appello - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Inapplicabilità - Urgenza in relazione al caso concreto - Valutazione - Necessità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Appello
In tema di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non trova applicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l'art. 92 dell'ord. giud. 30 gennaio 1941 n. 12, all'appello contro la sentenza di rigetto dell'opposizione anche quando, in mancanza di notifica della sentenza, l'impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. Ne è necessaria una valutazione giudiziale dell'urgenza in relazione al caso concreto, essendo tale valutazione stata effettuata direttamente dal legislatore per le cause specificamente indicate dall'art. 92 cit., tra cui rientrano quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)