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Sez. 1, Sentenza n. 3252 del 21/03/1995 (Rv. 491297 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza resa in grado di appello - Ricorso per cassazione - Proposizione - Termine - Sospensione nel periodo feriale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491297-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La sospensione nel periodo feriale dei termini ad impugnare non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento poiché tale sospensione, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)