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Sez. 1, Sentenza n. 17886 del 04/09/2004 (Rv. 576705 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza resa in grado di appello - Ricorso per cassazione - Proposizione - Termine - Sospensione nel periodo feriale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576705-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La sospensione nel periodo feriale dei termini ad impugnare non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento poiché tale sospensione, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio. Ne consegue che, nella ipotesi di impugnazione di sentenza non notificata nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., a tale termine non può aggiungersi l'ulteriore periodo di quarantacinque giorni risultante dalla sospensione feriale dei termini, scadendo pertanto il termine per proporre ricorso al compiersi dell'anno dal deposito.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)