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Sez. 5, Sentenza n. 5848 del 13/04/2012 (Rv. 622280 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Mutualità - Presupposti - Dato formale e dato fattuale - Concorrenza - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622280-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, l'attribuzione dei benefici presuppone necessariamente il concorso sia del dato formale, costituito dall'esistenza di previsioni statutarie relative alla devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio residuato alla liquidazione, sia del dato fattuale che le medesime previsioni siano state concretamente osservate, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma secondo, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, anche nel testo sostituito per effetto dell'art. 16 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Riferimenti normativi: Legge 31/01/1992 num. 59 art. 11 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 3, Decreto Legisl. 02/08/2002 num. 220 art. 16, Cod. Civ. art. 2536, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)