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Sez. 5, Sentenza n. 11969 del 13/07/2012 (Rv. 623328 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Ricorrenza dei requisiti mutualistici - Presupposti - Conformità dello statuto ai principi legislativi in materia - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Semplice presunzione relativa in favore del contribuente.
Stato
decisa il 2012-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623328-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione solo relativa di spettanza delle stesse, che, in quanto tale, non impedisce all'Amministrazione finanziaria di disconoscerle, per ogni singolo periodo di imposta, sempreché fondi il suo accertamento su dati concreti, atti a dimostrare che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)