Sez. 5 - , Sentenza n. 7033 del 21/03/2018 (Rv. 647491 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Autotutela - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela dell'Amministrazione, espressamente riconosciuto dall'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., in l. n. 656 del 1994, ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato ove non si sia formato il giudicato sull'atto oggetto dello stesso e non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l'emissione dell'avviso di accertamento.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto legittima l'emanazione da parte dell'Ufficio di un nuovo avviso di accertamento, sostitutivo di quello già precedentemente notificato al contribuente ed annullato in sede di autotutela, perché privo di motivazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)