Sez. 5 - , Ordinanza n. 23675 del 01/10/2018 (Rv. 650519 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Annullamento dell'avviso in sede giurisdizionale per vizi formali - Emanazione di un nuovo avviso - Necessità - Fondamento e limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'atto di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude ma impone all'Amministrazione finanziaria, ove ancora non decaduta dall'esercizio del relativo potere per il decorso dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, di emettere un nuovo avviso, emendato dei vizi formali che andrà, se necessario, ad "autoannullare" il precedente, in quanto l'Amministrazione non ha il potere di rinunciare all'azione volta al recupero del credito erariale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)