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Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 15/06/1983 Ud. (dep. 10/11/1983) Rv. 161078 - 01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE ROGHI L'ATTO DI VENDITA DEI LOTTI - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161078-01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE ROGHI L'ATTO DI VENDITA DEI LOTTI - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA.*

Il reato di lottizzazione abusiva si consuma anche allorché si realizzino attività meramente negoziali rivolte alla vendita in serie di un terreno frazionato a scopo edificatorio. Pertanto l'opera del notaio, che roghi tutti o quasi gli Atti di vendita di tale terreno, si inserisce nella dinamica causale del reato e il notaio concorre nel reato stesso. Infatti, la sua opera appare indispensabile ai fini della realizzazione dell'opera lottizzatoria, per cui è necessaria l'alienazione dei diversi lotti di terreno, e il suo concorso nel reato si manifesta almeno sotto il profilo dell'ultimo comma dell'art. 40 cod. pen., cioè quello di non impedire un evento che si avrebbe l'Obbligo giuridico di impedire. (Conf mass n 153047).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1 n. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)