Sez. 3, Sentenza n. 3188 del 25/01/1989 Ud. (dep. 27/02/1989) Rv. 180664 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CORRESPONSABILITÀ DEL NOTAIO ROGANTE DI CONTRATTI DI ACQUISTO DI LOTTI ABUSIVI - CONFIGURABILITÀ.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CORRESPONSABILITÀ DEL NOTAIO ROGANTE DI CONTRATTI DI ACQUISTO DI LOTTI ABUSIVI - CONFIGURABILITÀ.*
È corresponsabile del reato di lottizzazione abusiva il notaio che, contro il divieto sancito dall'art. 28 n. 1 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili) riceva Atti proibiti dalla legge, quali i contratti di acquisto di lotti abusivi, essendo questi proibiti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. (V mass n 160344, in senso difforme per l'autentica delle firme; (V mass n 168821, in senso difforme per l'autentica delle firme; (V mass n 177172, in senso difforme per l'autentica delle firme; (V mass n 168426; (Conf mass n 153047; (Conf mass n 161078; (Conf mass n 164888; (Conf mass n 178527; (contra mass n 153747).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)