Sez. L, Sentenza n. 7247 del 03/12/1983 (Rv. 431848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTRIBUTO ADDIZIONALE PREVISTO DALLO ART. 12 N. 2 DELLA LEGGE N. 164/1975 - APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE EDILI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONTRIBUTO ADDIZIONALE PREVISTO DALLO ART. 12 N. 2 DELLA LEGGE N. 164/1975 - APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE EDILI - CONDIZIONI.*
Il contributo addizionale previsto dall'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164, contenente provvedimenti per la garanzia del salario, si applica anche alle imprese edili che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria, essendo esse comprese, ai fini di tali interventi, nella categoria delle imprese industriali, in virtù dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 e dell'art. 10 della citata legge n. 164 del 1975. (V 3255/82, mass n 421213; (Conf 1154/83, mass n 425937, prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)