Sez. 1, Sentenza n. 11581 del 07/12/2018 Cc. (dep. 15/03/2019) Rv. 275008 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Questioni concernenti la revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 61, legge n. 92 del 2012 – Cognizione – Giudice dell’esecuzione – Esclusione – Giudice civile – Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti la revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali (nella specie, la riattivazione dell'assegno sociale) disposta direttamente dall'ente erogatore, ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di condanna divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore di detta legge per taluno dei reati di particolare allarme sociale previsti dall'art. 2, comma 58, legge cit., costituendo essa un mero effetto extrapenale della condanna e non un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 58 PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 61 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)