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Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 26/10/2016 (Rv. 641490 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641490-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, si applica un'unica sanzione ridotta in luogo della somma delle sanzioni previste per i singoli illeciti in caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, degli acconti e dei saldi delle imposte dovute, atteso che l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 identifica l'entità della sanzione, ma non incide sull'operatività della nuova disciplina della continuazione (o della progressione), di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che ha reso obbligatorio il cumulo giuridico ed ha escluso la necessità che le violazioni siano riconducibili alla "medesima risoluzione", allo stesso periodo d'imposta ed allo stesso tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)