Sez. 5, Sentenza n. 26077 del 30/12/2015 (Rv. 638112 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Continuazione - Violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi - Art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità all'ICI.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica sanzione base aumentata dalla metà al triplo", è applicabile anche all'ICI.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 4 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)