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Sez. 5, Sentenza n. 6354 del 03/05/2002 (Rv. 554091 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese di costruzione ed incrementative - Computabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554091-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI

In tema di INVIM, la computabilità, in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile, delle spese di costruzione ed incrementative, di cui all'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, non può essere esclusa per il fatto che le fatture ad esse relative siano state emesse in epoca anteriore al rilascio della concessione edilizia, qualora risulti che, in base agli accordi intercorsi, il pagamento (e quindi la relativa fatturazione) sia stato effettuato, in tutto o in parte, ancor prima dell'esecuzione della prestazione e questa, successivamente effettuata, abbia realizzato opere ed utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)