Sez. 5, Sentenza n. 14995 del 20/11/2000 (Rv. 541920 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità corrisposte a dipendente di istituto di credito in occasione di trasferimento, ivi compreso il "contributo - affitto" - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - Irpef - Assoggettabilità nella misura intera ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Deroghe espressamente previste dallo stesso art. 48, tra le quali quella di imposizione ridotta per la indennità di trasferta - Applicabilità ad altre ipotesi - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Nella normativa anteriore al D.Lgs. 2 Settembre 1997, n. 314, non era esplicitamente regolato il regime tributario della indennità di trasferimento, e similari, tra le quali il "contributo - affitto", cui si applicava, pertanto, la regola generale della assoggettabilità ad Irpef dell'intero ammontare di tutti i compensi ed emolumenti, posta dall'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973, che, peraltro, conteneva la previsione di alcune deroghe espresse, come quella relativa alla indennità di trasferta, cui si applicava una imposizione ridotta (comma terzo), non estensibili "in bonam partem" ad altre ipotesi, neanche retroattivamente, a seguito del successivo intervento legislativo che ha riconosciuto un trattamento differenziato anche per le indennità di cui si tratta, in assenza di norma transitoria che a ciò autorizzi l'interprete.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)