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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv. 649668 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante posta elettronica certificata - Utilizzazione dell’indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle imprese - Validità - Indirizzo PEC accessibile, di fatto, solo da diversa società - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649668-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)