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Sez. 1, Sentenza n. 26370 del 29/09/2025 (Rv. 676680-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziaria - Società cancellata dal registro delle imprese - Notificazione via pec - Mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario - Conseguenze - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676680-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una società cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilità "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)