Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11574 del 11/05/2018 (Rv. 648283 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)