Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 08/06/2001 (Rv. 547326 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ammissione di consulenza tecnica - Impugnabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. il provvedimento di ammissione di consulenza tecnica, trattandosi di atto che non contiene alcuna decisione in senso giuridico poiché non è suscettibile di pregiudicare in alcun modo la decisione della causa essendo strumentale ad essa, ed è, inoltre, pienamente revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)