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Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 08/06/2001 (Rv. 547326 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ammissione di consulenza tecnica - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547326-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. il provvedimento di ammissione di consulenza tecnica, trattandosi di atto che non contiene alcuna decisione in senso giuridico poiché non è suscettibile di pregiudicare in alcun modo la decisione della causa essendo strumentale ad essa, ed è, inoltre, pienamente revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)