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Sez. 1, Sentenza n. 5797 del 12/06/1999 (Rv. 527355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Disciplina della legge n. 146 del 1990 - Portata - Contenuti.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI

Nel sistema della legge n. 146 del 1990 (che tende al dichiarato fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati, collocati, gli uni e gli altri su di un piano di assoluta parità) il diritto di sciopero può essere compresso, ma solo in presenza di precisi presupposti ritenuti dal legislatore necessari e sufficienti a realizzare quel bilanciamento di interessi perseguiti dall'intervento riformatore. È in tale prospettiva e su tali premesse che si colloca il potere di precettazione di cui all'art. 8, esercitabile solo all'esito di un'articolata procedura (coinvolgente diverse valutazioni) ed inquadrabile come momento di chiusura, o di ultima istanza, diretta ad attuare la menzionata compressione del diritto di sciopero nella misura minima indispensabile, una volta incontestabilmente registrata l'infruttuosità delle alternative di componimento e l'inidoneità degli strumenti sostitutivi nonché l'insufficienza del pur possibile mero ordine di differimento dell'astensione, ad assicurare l'erogazione, all'"utenza", delle prestazioni indispensabili. È pertanto palese che, soltanto al ricorso del testè indicato requisito "sostanziale" del pericolo di un grave ed imminente pregiudizio al diritto all'effettuazione della prestazione del servizio pubblico essenziale, nonché solo in presenza del requisito "procedimentale" (la completa e puntuale esecuzione di tutte le fasi della sequenza previste dai commi primo e secondo dell'art. 8), l'Autorità di governo, centrale o regionale, o quella delegata, potranno adottare - tra le varie misure autoritative previste - anche quella del divieto di sciopero per il tempo necessario all'effettuazione della prestazione del servizio essenziale.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)