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Sez. L, Sentenza n. 13181 del 14/05/2024 (Rv. 671186-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva dal lavoro con certificati fittizi - Sciopero - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671186-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l'astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l'accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e quindi finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, la quale trova causa, invece, in uno stato di agitazione volto all'astensione collettiva nella sostanza proclamata in modo occulto dalle OO.SS.

Legge 12/06/1990 num. 46, Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)