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Sez. U, Sentenza n. 5349 del 04/12/1989 (Rv. 464472 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - DIFENSORI - ASSISTENZA PRESTATA DA UN COLLEGA DEL MAGISTRATO INCOLPATO - PREVISIONE DEGLI ARTT. 32, 33 E 34 DEL R.D.L. N. 511 DEL 1946 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464472-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - DIFENSORI - ASSISTENZA PRESTATA DA UN COLLEGA DEL MAGISTRATO INCOLPATO - PREVISIONE DEGLI ARTT. 32, 33 E 34 DEL R.D.L. N. 511 DEL 1946 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, gli artt. 32, 33 e 34 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, nella parte in cui consentono che l'incolpato sia assistito da un collega, anziché da un difensore professionista, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché le peculiarità dell'illecito disciplinare e dei valori da esso coinvolti giustificano detta previsione ed escludono il verificarsi di una menomazione del diritto di difesa, anche alla stregua della particolare qualificazione in tale materia del collega-difensore, nonché della non configurabilità di una sua sudditanza nei riguardi del collegio giudicante. (V 12/71, Corte costituzionale; (Conf 5052/85, mass n 442371).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 31/05/1946 num. 511 art. 32, DPR 31/05/1946 num. 511 art. 33, DPR 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)