Sez. U, Sentenza n. 5052 del 15/10/1985 (Rv. 442371 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLA DIFESA IN VIA ESCLUSIVA AD UN COLLEGA DELL'INCOLPATO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLA DIFESA IN VIA ESCLUSIVA AD UN COLLEGA DELL'INCOLPATO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 34 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, nella parte in cui prevede l'affidamento della difesa ad un collega dell'incolpato, e non ad un avvocato libero professionista, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che le obiettive peculiarità del suddetto procedimento giustificano l'intervento difensivo di un altro magistrato e lo rendono adeguato alla tutela dei diritti dell'incolpato medesimo. (Conf 1889/78, mass n 391250).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)