Sez. L, Sentenza n. 1561 del 10/03/1982 (Rv. 419377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER RIDURRE IL PERSONALE - ELUSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLE PROCEDURE SINDACALI PREVISTE - CONSEGUENZE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER RIDURRE IL PERSONALE - ELUSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLE PROCEDURE SINDACALI PREVISTE - CONSEGUENZE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
L'eventuale intenzionalità elusiva, da parte del datore di lavoro, dello spirito e della sostanza delle Disposizioni concernenti la procedura sindacale prescritta in tema di licenziamenti per riduzione di personale può comportare che il licenziamento, pur preceduto dallo svolgimento della procedura suddetta, sia considerato alla stregua di una pluralità di licenziamenti individuali, da esaminarsi come tali dal giudice del merito; in caso contrario, restando ferma la natura, non solo formale ma anche sostanziale, del licenziamento collettivo, l'accertamento del giudice deve concernere, in primo luogo, la sussistenza o meno dei necessari presupposti di tale tipo di recesso e, in secondo luogo, l'osservanza, da parte del datore di lavoro, dei criteri fissati dai patti sindacali per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare, tenendo contemporaneamente conto dell'incensurabilità delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore e dei limiti connaturali a tale incensurabilità. (V 1270/79, mass n 397504; (V 4007/78, mass n 393974).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)